Leggi in materia di diabete
Il sistema sanitario nazionale e la normativa italiana non prevede, oltre alla Legge quadro 115/87, una legge dedicata esclusivamente ai diabetici e ai loro diritti, sono tuttavia numerose le leggi che “indirettamente” trattano di diabete e che, in alcuni casi, riservano ai diabetici alcune agevolazioni:
è una legge quadro, di principi generali, e rappresenta un’esperienza originale in Europa, alla quale altri Paesi hanno guardato con interesse.
La legge 115/87 affida alle Regioni e alle Province autonome, attraverso i Piani sanitari regionali, l’attuazione delle politiche inerenti la prevenzione e la cura del diabete. La normativa indica inoltre le caratteristiche base della struttura della rete diabetologica che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad allestire. In particolare, all’articolo 8 chiarisce che il diabete privo di complicanze invalidanti “non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali”.
La legge 115 definisce il diabete una patologia “di alto interesse sociale” e stabilisce alcuni obiettivi fondamentali da realizzare::
- prevenzione e diagnosi precoce;
- miglioramento della cura attraverso una rete di assistenza specializzata;
- prevenzione delle complicanze;
- inserimento dei diabetici nella scuola, nel lavoro, nello sport;
- miglioramento dell’educazione sanitaria e della conoscenza tra la popolazione;
- aggiornamento del personale sanitario;
- individuazione della popolazione a rischio;
- distribuzione gratuita dei fondamentali presidi diagnostici e terapeutici;
- l’istituzione della tessera personale del diabetico.
APPROFONDIMENTI: TESTO INTEGRALE LEGGE 16 marzo 1987, n. 115
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito
Il documento è stato predisposto con l’obiettivo di dare seguito alle indicazioni europee, con le quali si invitano gli Stati membri ad elaborare e implementare Piani nazionali per la lotta contro il diabete.
Il Piano, nel riaffermare le finalità generali individuate dalla legge 115/87 e dal Protocollo di intesa tra Ministro della salute e il Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1991, tuttora attuali all’interno del nuovo assetto ordinamentale determinato dalla modifica del titolo V della Costituzione, intende contribuire al miglioramento della tutela assistenziale della persona con diabete. Il Piano si connota come un provvedimento “cornice” e si propone di dare omogeneità ai provvedimenti e alle attività regionali e locali, fornendo indicazioni per il miglioramento della qualità dell’assistenza che tengano conto dell’evoluzione registrata in ambito scientifico e tecnologico e dei nuovi modelli organizzativi diffusi in vaste aree del territorio.
l Piano specifici scelti e condivisi con Regioni e Province Autonome.
Il documento costituisce la piattaforma su cui costruire i programmi di intervento regionale e afferma la necessità di una progressiva transizione verso un nuovo modello di sistema integrato, mirato a valorizzare, sia la rete specialistica diabetologia, sia tutti gli attori della assistenza primaria, con l’obiettivo di garantire la qualità di vita, prevenire e curare le complicanze, ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, assicurare collegamenti con disegni di prevenzione primaria e diagnosi precoce.
APPROFONDIMENTI
Il piano ha come obiettivo quello di garantire una migliore programmazione e sistematizzazione dei servizi anche in base a quanto previsto dal Piano Nazionale Diabete.
Entro il 2018, il piano si propone di potenziare la rete assistenziale e attivare i PDTA (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali), personalizzati e differenziati a seconda del grado di complessità della malattia, suddividendo i centri diabetologici in 3 livelli assistenziali: I casi meno complessi saranno gestiti prevalentemente dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (strutture di primo livello), mentre i casi più complessi saranno gestiti dalle strutture specialistiche di secondo e terzo livello. Tutte le strutture saranno collegate in via informatica in modo da garantire la continuità assistenziale e l’integrazione dei percorsi per prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza, e per i sistemi di valutazione tramite indicatori e l’uso di specifiche tecnologie.
APPROFONDIMENTI
TESTO INTEGRALE PIANO PER LA MALATTIA DIABETICA NELLA REGIONE LAZIO 2016-2018 – 14 DIC 2015
Le persone che soffrono di diabete, di qualsiasi tipo e origine hanno diritto ad avere a disposizione alcuni dispositivi medici in modo gratuito:
APPARECCHIO GLUCOMETRO
PENNA INSULINA
PUNGI DITO
STRISCE PER GLUCOMETRO
STRISCE GLICOSURIA
STRISCE CHETONURIA
STRISCE GLICOSURIA – CHETONURIA
SIRINGHE INSULINA
AGHI PENNA
LANCETTE PUNGIDITO
MICROINFUSORI
SET PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA CON IL MICROINFUSORE
L’esenzione è attribuita grazie al codice, 013 che viene assegnato a tutte le persone affette da diabete, ma la quantità e il tipo dispositivi medici sono stabiliti attraverso la valutazione dei diabetologi, pubblici o convenzionati. Questi redigono un piano di validità annuale (piano terapeutico), che viene registrato sul sito della Regione Lazio. Nell’ambito della validità annuale del piano, il medico di base compila una prescrizione valida 3 mesi, che permette al paziente diabetico l’effettivo ritiro del materiale. Questo viene consegnato dalle farmacie che, al momento dell’erogazione, accedendo al sito della Regione Lazio, scalano di volta in volta il quantitativo previsto dal piano terapeutico annuale.
Il codice 013 prevede inoltre le seguenti prestazioni (visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio) per le quali i diabetici sono esenti dal pagamento della quota fissa prevista per il ticket sanitario::
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90.10.5 BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
90.11.2 C PEPTIDE: Dosaggi seriati dopo test di stimolo ( 5 )
90.14.1 COLESTEROLO HDL
90.14.3 COLESTEROLO TOTALE
90.16.4 CREATININA CLEARANCE
90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]
90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.28.1 Hb – EMOGLOBINA GLICATA
90.33.4 MICROALBUMINURIA
90.43.2 TRIGLICERIDI
90.43.5 URATO (S/U/dU)
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.94.2 ESAME COLTURALE DELL’ URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ ADDOME SUPERIORE
Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell’ addome completo (88.76.1)
88.73.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI
A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
88.77.2 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA
A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]
Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo
Escluso: EMG dell’ occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17)
95.09.1 ESAME DEL FUNDUS OCULI
95.05 STUDIO DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria statica/cinetica
95.06 STUDIO DELLA SENSIBILITA’ AL COLORE Test di acuità visiva e di discriminazione cromatica
95.26 TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA
95.12 ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE
14.33 RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON XENON (LASER)
oppure
14.34 RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON ARGON (LASER)
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
89.39.3 VALUTAZIONE DELLA SOGLIA DI SENSIBILITA’ VIBRATORIA
89.59.1 TEST CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICA
APPROFONDIMENTI
Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – e sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001
Supplemento ordinario n.15, definisce i nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza)
Elenco prestazioni esenti dal ticket previste per il codice 013
Se la legge 115/1987 stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione nei riguardi dei pazienti diabetici e raccomanda la necessità di agevolarne l’inserimento nelle attività lavorative, che piaccia oppure no, un diabetico che voglia usufruire di questa agevolazione viene considerato dalla legge come un invalido, cioè rientra nelle così dette “categorie protette”: in base alla Legge 68/99 entrano a far parte di queste categorie tutti gli invalidi con una percentuale di invalidità > 45% (quindi almeno 46%). Tutte le imprese ed enti pubblici, devono riservare un certo numero di dipendenti (in base alla dimensione dell’azienda) agli appartenenti alle categorie protette, che vengono “ricercati” attraverso liste apposite. Chi è affetto da diabete, in linea generale, è perfettamente in grado di svolgere qualunque funzione/lavoro e la legge 68/99 rappresenta un gran vantaggio per il diabetico, sia perché i requisiti non sono altissimi, sia perché un’azienda ha tutto l’interesse di prendere una persona che sia il meno invalida possibile e un diabetico, in mancanza di complicanze, in pratica è equivalente ad una persona non diabetica. La legge 68/99 quindi è una conquista per la categoria e permette a chi effettivamente ne ha bisogno di ottenere delle agevolazioni. Oltretutto è facoltativa, chi non vuole può anche farne a meno.
Tuttavia Il grado di invalidità che in genere si assegna al diabetico è bassa a meno di gravi complicazioni o altre patologie esistenti e la decisione finale sulla percentuale di invalidità dipende dalla insindacabile decisione della commissione medica, che ha come linee guida i seguenti parametri indicati nel Decreto Ministeriale n.43 del 5/02/92:
Codice | Classe | Fascia | % di invalidità min | % di invalidità max |
---|---|---|---|---|
I | DIABETE MELLITO TIPO 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL) | |||
II | DIABETE MELLITO TIPO 1°(insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL). Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali. | |||
9309 | III | DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). | 41% | 50% |
9310 | III | DIABETE MELLITO TIPO 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.). | 51% | 60% |
9311 | IV | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia ostruttiva con grave “claudicatio” o amputazione di un arto |
91% | 100% |
APPROFONDIMENTI
TESTO INTEGRALE LEGGE 12 /03/1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
La legge 104/92 sancisce la possibilità di ottenere assegni, permessi o altre agevolazioni per l’assistenza e per gli stessi lavoratori diabetici a cui è stato riconosciuto uno stato di invalidità superiore al 41%. Queste agevolazioni vengono però concesse, dietro richiesta, solo dopo accertamento dell’effettivo stato di invalidità e a completa discrezione della Commissione Medica esaminante.
I permessi retribuiti consistono in tre giorni al mese o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero. L’entità di queste agevolazioni dipende dal grado di invalidità, soltanto dopo il 74% si ottiene un assegno (calcolato in base al reddito) e benefici sui contributi per la pensione. Al 100% di invalidità viene assegnata una pensione. Alcuni benefici, tipo permessi sul lavoro o altro, sono accessibili anche ai parenti del disabile, cioè per esempio ai genitori di un bambino diabetico. Le condizioni sono comunque diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori.
Per l’inserimento nelle categorie protette, sia ai fini degli assegni (legge 104/92) sia ai fini dell’inserimento agevolato (legge 68/99), bisogna passare al vaglio di una commissione medica che valuta il grado di disabilità.
Anche se esaminate spesso dalla stessa commissione medica è necessario sapere che lo Stato considera le agevolazioni della Legge 104 e 68 come due richieste diverse, quindi conviene farle entrambe, poiché facendo richiesta congiunta, si passa una sola volta dalla commissione.
APPROFONDIMENTI
Il paziente diabetico, sia di tipo 1 che 2, è consentita la guida di veicoli sia per uso privato che professionale. Il nuovo Decreto Legislativo n.2 del 16/1/2013 introduce criteri per il rinnovo basati essenzialmente sul livello di rischio per la sicurezza alla guida per i pazienti diabetici. Questi livelli sono tre: basso, medio ed elevato. Il giudizio di idoneità, il profilo di rischio e la durata di validità della patente sono legati alla presenza di ipoglicemie, al compenso metabolico, alla presenza di complicanze, al tipo di farmaci utilizzati, capaci o non capaci di causare ipoglicemia, all’età del paziente.
Al momento del rilascio della patente e in occasione del rinnovo periodico, dopo aver compilato l’apposito modulo in cui si autocertifica sotto la propria responsabilità la presenza o meno di condizioni patologiche come il diabete, il candidato deve produrre una certificato – redatto dal diabetologo in data non anteriore a 3 mesi – che attesta il tipo di diabete, la durata della malattia, la terapia in corso, la presenza o meno di complicanze, il grado di controllo glicemico, la ricorrenza di gravi episodi di ipoglicemia, ed infine il rischio complessivo relativo alla guida.
BASSO
10 ANNI (età inferiore a 50 anni)
5 ANNI (età compresa fra 50 e 70 anni)
3 ANNI (età superiore a 70 anni)
MEDIO
5 ANNI (età inferiore a 50 anni)
3 ANNI (età compresa fra 50 e 70 anni)
1 ANNO (età superiore a 70 anni)
ELEVATO
invio alla Commissione Medico Legale con foglio firmato dall’interessato per presa visione e ritiro della certificazione
APPROFONDIMENTI
TESTO INTEGRALE DECRETO LEGISLATIVO n.2 16/1/2013
Modello ministeriale Certificato Medico specialistico Diabetologico per patente di guida